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Il matrimonio «more sclabonico» tutelava i diritti della donna

BENECIA, RESIA E VALCANALE

Il progetto dell’associazione don Eugenio Blanchini «Tradizioni comuni e particolari degli sloveni in Italia»

Il matrimonio «more sclabonico» tutelava i diritti della donna

In caso di rottura dell’unione il marito era obbligato ad assicurare alla moglie il necessario per vivere. Il fidanzamento di Simone e Caterina celebrato con il cerchio, la stella, le monete e la frittata. Le consuetudini «sclaboniche» riconosciute dal Capitolo di Cividale

Giorgio Banchig

Abbiamo visto che il matrimonio tra Margherita di Cravero e Benedetto di Stregna fu stipulato secondo le consuetudini praticate anche in altre regioni europee. Tuttavia in alcuni documenti del XVI secolo si legge di sposalizi celebrati more sclabonico o juxta / secundum ritum et consuetudines sclabonicas, cioè secondo i costumi, le consuetudini, le usanze, le tradizioni, i riti slavi / sloveni, che il Capitolo di Cividale riconosceva come perfettamente legittimi.

Cito alcuni casi. Mons. Lorenzo Billino, arcidiacono del Capitolo, intimò al vicario di San Leonardo pre Andrea, pena la sospensione a divinis, di benedire in chiesa gli anelli di Ermacora di Postregna e della sua consorte e di compiere le altre usanze ( et alia consueta) secundum Ritum et Consuetudines Sclabonicas.

La lettera dell’arcidiacono è datata 9 gennaio 1560 (Cracina 1978: 205).

L’anno seguente il Tribunale del Capitolo di Cividale discusse del caso dei coniugi Ermacora Petrussa e Anna contro Simone Tomcig di Mezzana il quale rivendicava una precedente promessa di matrimonio da parte di Anna.

L’arcidiacono chiamò il vicario di San Leonardo e dispose «che debba, ad un’eventuale richiesta di Ermacora e di Anna quali coniugi legittimi, sposarli ( copulare) juxta consuetudinem sclabonicam nel migliore dei modi». Evidentemente i due coniugi erano già sposati secondo l’antica tradizione per verba de praesenti per cui la benedizione del vicario non risanava una situazione illegittima, ma valeva come «coronamento cerimoniale » (Nazzi, San Leonardo: 371). Nel 1562 si presentò davanti ai giudici del Capitolo di Cividale Marina fu Pietro Golobich di Clastra, assistita dall’avvocato Orifilo, contro Giovanni Vo(g)rich de dicto loco. Marina serviva in casa di Giovanni «quale serva» e «a seguito di promessa di matrimonio, lui la violò e ne nacque un figlio maschio che lui nutrì per un anno». Ora, poiché non intendeva regolarizzare l’unione né accollarsi il mantenimento del figlio, l’avvocato gli propose il dilemma: o la sposava o le garantiva, «per la deflorazione come sopra documentata, una dote adeguata juxta mores et consuetudines sclabonicas, con le spese processuali a suo carico » (Nazzi, San Leonardo: 372). Lo stesso anno si discusse il caso di Paolo Benedeucigh di Tolmino di Sotto e di Ursa figlia di Simone Rutar di San Leonardo.

L’avvocato Filitino, a nome di Ursa, chiese all’arcidiacono in montibus di confermare l’esistenza del matrimonio tra i due, in quanto «Paolo ha promesso di sposarla e di non voler condurre altra donna al di fuori di lei». Raccomandò di semplificare ed accelerare la procedura, perché «Ursa è povera e bisognosa e non ha altro modo per garantirsi, costretta a ricorrere a questo rimedio come unico possibile, promettendo di stare al giuramento che presterà il suddetto Paolo». Questi contestò le premesse e negò la validità della procedura fin lì condotta dal vicario di Tolmino e si disse disposto a prestare il giuramento richiesto da Ursa: «giurò nelle mani dell’arcidiacono, toccando le sacre scritture, di dire la verità: mai ha promesso di prenderla in moglie». Ursa allora, «stando il fatto incontestabile che l’ha deflorata e dormì nel letto con lei, come risulta dalla confessione della controparte, insiste perché venga condannato a fornirle la dote secondo il costume sclabonico» (Nazzi, San Leonardo: 373).

Concludo questa breve elencazione dei matrimoni more sclabonico con un caso davvero singolare che risale al 1597. Nonostante fossero trascorsi ben 34 anni dall’emanazione dei decreti del Concilio di Trento sul matrimonio, l’arcidiacono del Capitolo di Cividale dichiarò valido il fidanzamento tra i due contraenti. Riporto in lingua corrente la narrazione con cui Michele Blasutig di «S. Petro de Sclabonibus», che funse da «celebrante », raccontò in prima persona le particolarità del rito.

«Ero già andato a letto quando Girolamo Cozzeano venne a chiamarmi chiedendomi

di celebrare “una cerimonia di promissione di matrimonio”. Uscii dalla camera e andai nella stanza di sotto, dove c’erano Simone Chiacigh di Jainich, Girolamo Cozzeano e sua moglie, sorella di Caterina del fu Ermacora (Macor) Calligaro di San Pietro che bevevano. Girolamo e suo figlio Stefano mi ordinarono “di far la parolla della promissione” di matrimonio tra Simone Chiacigh e Caterina Calligaro e “io ho fatto in questo modo che vi dico”. Rivoltomi prima a Simone e poi a Caterina chiesi se avessero pensato ad altre persone con le quali sposarsi. Entrambi mi dissero di no, al che domandai a Simone “se voleva pigliar la presente Catharina tale quale era per sua bona moglie, il quale mi rispose che sì che io la voglio per moglie”. Poi domandai a Caterina “se era contenta pigliar detto Simon tal qual era per homo da bene, la qual rispose sì”. Ad entrambi ripetei la stessa domanda per tre volte ed essi risposero sempre affermativamente. “Et fatto questo io feci un cerchietto in Terra” ed ho girato intorno a Caterina. Dopo che si dettero la mano, li feci sedere dentro il cerchio segnandolo “con la stella, secondo l’usanza nostra”. Simone cominciò a gettare nel grembo di Caterina “una quantità di denaro secondo il dovere del sposo sin che li accetta, il qual Simon li gettò, ma non so la quantità”. Tornai a letto lasciando i promessi sposi e i convitati “che bevevano et fecero la frettaia ordinaria che tutti la mangiarono” » (Cracina 1978: 206). Un rito davvero curioso, carico di enigmi, di interrogativi e per molti versi inedito rispetto a quelli già trattati. Angelo Cracina tentò di spiegare alcuni particolari. «Il fatto di dire per tre volte, il cerchio segnato per terra attorno ai due, l’averli segnati con la stella […] denotano che il rito era profondamente religioso, seppur superstizioso ». E ancora: «A nessuno può sfuggire che anche la “frettaia” (frittata) fatta di tante uova, doveva avere un significato in rapporto alla famiglia numerosa. Questo pasto era detto anche “licof” (v. Acta Capituli, fascicolo VII, quaderno 7, anno 1604)». Riguardo alla stella l’autore ricorda che «anticamente era usata nelle cerimonie liturgiche; era in ferro o in legno, in forma di cerchio, con molte candele. Affissa ad una specie di manico piuttosto lungo, veniva portata anche nelle processioni» (Cracina 1978: 207, 208, 246). Ritengo che le interpretazioni di Cracina vadano approfondite e rilette con uno studio comparato che collochi gesti e oggetti di questo singolare rito in un orizzonte più vasto.

Ma, in realtà, quali erano gli elementi distintivi del fidanzamento e del matrimonio more sclabonico? Dai testi citati si deduce che quella definizione aveva una duplice attribuzione. La prima riguardava i riti: la benedizione degli anelli e l’adempimento di altre consuetudini da parte del sacerdote in chiesa e poi il complesso e misterioso cerimoniale compiuto in casa di Michele Blasutig. Si può dedurre che nel XVI secolo nella nostra Slavia esisteva un rito sclabonico di celebrare gli sponsali che potevano essere officiati da un laico (il fidanzamento) o da un prete (il matrimonio).

In secondo luogo il mos sclabonicus regolava il rapporto giuridico / economico tra uomo e donna: in caso di rottura dell’unione il fidanzato / marito era obbligato a provvedere al sostentamento della fidanzata / moglie qualora i due avessero avuto rapporti sessuali e non solo se dall’unione fossero nati figli.

S’è visto, infatti, che Paolo da Tolmino fu obbligato a fornire a Ursa di San Leonardo la dote necessaria per la sua sopravvivenza anche in assenza di prole.

Oggi diremmo che la normativa prevista dal mos sclabonicus era «femminista» ante litteram perché tutelava la donna assicurandole il necessario per vivere e riconoscendole, dopo secoli, quei diritti previsti oggi, dalle leggi sull’assegno di mantenimento o di divorzio in caso di rottura del matrimonio.

Ma denota anche l’estrema precarietà della posizione sociale della donna in quanto totalmente dipendente o dal padre o dal marito.

(56– continua)

dal Dom del 30 giugno